Cos’è il copyright in Italia: tutto quello che c’è da sapere
Alla luce della nuova riforma europea, in attesa di approvazione in via definitiva, sapere cos’è il copyright in Italia è diventato fondamentale, non soltanto per gli addetti ai lavori.
La massiccia circolazione delle informazioni online talvolta rende difficile comprendere i confini entro i quali è possibile muoversi rispettando il lavoro intellettuale altrui.
Tralasciamo in questa sede i dettagli della riforma e concentriamoci su quello che prevede la legge italiana sul copyright.
Trattandosi di un argomento di cui sentiremo sempre parlare spesso nel corso dei prossimi mesi abbiamo deciso di realizzare una beve guida incentrata sul diritto d’autore e sulla legge che definisce e disciplina la materia.
Copyright: definizione
Alla domanda cos’è il copyright in Italia rispondiamo in prima battuta con la definizione riportata sul sito di Wikipedia:
“Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è un termine che identifica diritto d’autore nei paesi di common law, dal quale però differisce sotto vari aspetti.
Il termine viene però internazionalmente usato anche per indicare la normativa sul diritto d’autore degli ordinamenti non di derivazione anglosassone.”
Si tratta in altre parole di un diritto che conferisce all’autore dell’opera la proprietà intellettuale, attribuendogli nel contempo la facoltà di disporne a suo piacimento.
Generalmente il materiale sul quale è presente il diritto d’autore è contrassegnato dalla lettera c posta all’interno di un cerchio: ©.
Quando non è possibile riprodurre il simbolo la c viene posta tra parentesi: (c) oppure (C).
Copyright e diritto d’autore sono termini utilizzati indistintamente per indicare lo stesso concetto.
In molti ignorano il fatto che in realtà esiste una differenza piuttosto sostanziale, ovvero il copyright si riferisce al deposito dell’opera presso l’ufficio competente mentre il diritto d’autore si acquista con la creazione dell’opera per cui non prevede alcun deposito formale.
Cosa tutela il diritto d’autore
L’autore detiene il diritto esclusivo di utilizzare l’opera purchè quest’ultima sia inedita; egli ha la facoltà di autorizzarne o rifiutarne la distribuzione, la rappresentazione o la riproduzione.
La diffusione dell’opera senza autorizzazione da parte dell’autore non è consentita, in nessun caso.
Anche quando si tratta di un documento scritto presente su internet esso non può essere copiato o riprodotto senza il consenso esplicito da parte dell’autore.
Sono consentite la sintesi, la citazione o la riproduzione di parti di opere letterarie a fini educativi o di ricerca, purchè vengano citati autore e fonti e, soprattutto, purchè l’utilizzo non abbia finalità di lucro.
Chiariamo un punto che per quanto possa apparentemente sembrare banale non è così scontato: il diritto d’autore non tutela la semplice idea bensì l’idea realizzata, resa concreta, che rispecchi i criteri di novità e originalità.
Legge sul diritto d’autore
La legge che disciplina il diritto d’autore è n. 633 del 22 aprile 1941.
L’articolo 1, che riportiamo di seguito, definisce le macrocategorie nelle quali rientrano le opere protette da copyright:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.399 nonchè le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale delll’autore.”
All’articolo 2 la legge entra nel dettaglio delle categorie specificando le tipologie di opere che possono essere tutelate dal diritto d’autore.
Ecco quali sono:
- Opere letterarie sia in forma scritta che orale
- Opere e composizioni musicali, con o senza parole
- Opere coreografiche e pantomimiche per le quali è disponibile una traccia
- Opere della scultura, della pittura, del disegno, dell’incisione, delle arti figurative e similari
- Disegni e opere dell’architettura
- Opere dell’arte cinematografica
- Opere fotografiche
- Programmi per elaboratore, in qualsiasi forma, esclusi i principi alla base di qualsiasi elemento di programma
- Banche dati intese come raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti disposti in maniera metodica o sistematica e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto.
- Opere di disegno industriale con carattere creativo e valore artistico.
La violazione del diritto d’autore comporta, a seconda dei casi, varie tipologie di sanzioni che possono essere di natura sia civile che penale.
Il copyright nella sicurezza informatica aziendale
Il copyright è un aspetto che rientra nel processo di sicurezza informatica aziendale.
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