Cos’è il principio di sussidiarietà in diritto?

Nell’ambito delle notizie di cronaca che trattano i rapporti tra Stato ed enti locali viene spesso citato il principio di sussidiarietà.

A parte gli addetti ai lavori, chi studia Giurisprudenza e chi ha nozioni di diritto amministrativo, in pochi sanno esattamente cosa sia e per quale motivo è così importante nell’ambito di un paese democratico.

Che tu sia un esperto di materie giuridiche o un profano che intende approfondire il concetto, questo articolo fa proprio al caso tuo.

Nel corso dei prossimi paragrafi l’università di Udine Niccolò Cusano ti fornirà una breve e chiara panoramica dell’argomento, approfondendo i suoi tratti essenziali.

Principio di sussidiarietà: definizione e caratteristiche

Il principio di sussidiarietà, in diritto, rientra tra i principi base del diritto amministrativo.

Per iniziare a familiare con il concetto riportiamo di seguito la definizione presente sul sito di Wikipedia:

“il principio di sussidiarietà, in diritto, è il principio secondo il quale, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l’ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l’azione. Esso si è progressivamente affermato all’interno di uno Stato di diritto e nei vari ambiti della società moderna e contemporanea, nei quali questa espressione possiede differenti valori semantici a seconda dell’ambito in cui viene utilizzata.”

Treccani approfondisce ulteriormente con la seguente definizione:

“In generale, il principio di sussidiarietà attiene ai rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere e comporta che, da un lato, lo svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini e, dall’altro, che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore (sussidiarietà in senso verticale).”

Si tratta quindi di un principio che afferisce alle relazioni tra i vari livelli territoriali di potere.

In altre parole, l’esercizio delle pubbliche funzioni destinate alla cittadinanza segue una gerarchia che parte dal basso, ovvero dal livello territorialmente più vicino ai cittadini.
I livelli superiori intervengono soltanto nei casi in cui si palesino esigenze di miglioramento non gestibili e assecondabili dai livelli gerarchicamente più bassi.

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative si parte quindi dai Comuni; salendo lungo la piramide seguono le città metropolitane, le Province, le Regioni e infine lo Stato.

Il principio di sussidiarietà è regolato dall’articolo 118 della Costituzione Italiana, che asseconda la richiesta di partecipazione della cittadinanza alle decisioni/azioni riguardanti le questioni sociali.
Si tratta di un principio piuttosto recente che insieme a quelli di differenziazione e adeguatezza è stato introdotto nell’ordinamento costituzionale italiano con la Riforma del titolo V della parte II della Costituzione (Legge 3 del 2001).

Ecco cosa sancisce l’articolo:

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

Il sintesi la legge stabilisce l’obbligo per le istituzioni di creare le condizioni ideali per permettere ai singoli e alle aggregazioni sociali di svolgere liberamente la propria attività.
L’intervento dei livelli territoriali superiori è previsto soltanto in caso di necessità, e deve comunque essere temporaneo, finalizzato a restituire l’autonomia di azione ai livelli più bassi.
Ciò significa che i poteri pubblici possono intervenire nello svolgimento di attività di interesse sociale soltanto nei casi in cui i singoli o gli associati non siano in grado di svolgerle in maniera autonoma.

Il principio di sussidiarità si sviluppa quindi in due sensi: verticale e orizzontale.

In senso verticale, in quanto le competenze per lo svolgimento di determinate azioni sono attribuite ai livelli più vicini ai cittadini; livelli che sono quindi più consapevoli dei bisogni della cittadinanza.

Il senso orizzontale si fonda sul principio che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni devono favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli o riuniti in associazioni; il cittadino collabora con le istituzioni per la definizione degli interventi di tipo collettivo/sociale.
Le istituzioni pubbliche possono intervenire inoltre con incentivi economici e detrazioni fiscali.

Il principio si struttura sulla base dell’articolo 2 della Costituzione, che tratta dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
Prima di assumere la gestione di un servizio pubblico, Stato ed enti dovrebbero verificare la presenza di soggetti in grado di occuparsene in maniera autonoma.

A livello internazionale il principio di sussidiarietà UE è sancito dal TUE (Trattato sull’Unione Europea) e definisce le situazioni in cui l’UE ha priorità di azione rispetto agli Stati membri.
La Comunità interviene soltanto in cui gli obiettivi di una determinata azione non possono essere realizzati nella giusta misura dagli Stati membri.


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